Sistemi antincendio per campeggi

DECRETO 28 FEBBRAIO 2014

Il decreto del 28 Febbraio del 2014 è una regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Obiettivi

  • minimizzare le cause di incendio;
  • garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
  • limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva;
  • limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
  • assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  • garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

In base alla loro capacità ricettiva, le strutture turistico-ricettive in aria aperta, si possono suddividere in:

  • TIPO 1: strutture con capacità ricettiva sino a 400 persone (non rientranti nell’ambito di applicazione della presente regola tecnica).
  • TIPO 2: strutture con capacità ricettiva compresa tra 401 e 3.000 persone.
  • TIPO 3: strutture con capacità ricettiva superiore a 3.000 persone.

DOTAZIONE ANTINCENDIO DI BASE

Le aree di insediamento devono essere dotate di estintori di tipo omologato (polivalente con capacità estinguente non inferiore a 34a 113b) distribuiti in modo uniforme.

RISORSE DI PRIMO INTERVENTO

Le risorse di primo intervento possono essere di tipo fisso, o in alternativa di tipo mobile.

  • Nel caso in cui l’insediamento sia dotato di una rete idrica antincendio già esistente, la stessa dovrà presentare i requisiti prestazionali minimi previsti nel prospetto B.6.
  • Qualora non sia presente una rete idrica o non soddisfi i minimi richiesti, DOVRANNO ESSERE GARANTITE RISORSE IDRICHE DI PRIMO INTERVENTO CON DISPOSITIVI ANTINCENDIO MOBILI, con caratteristiche minime almeno pari al prospetto B.6.
  • Possibile infine realizzare una rete idrica ex novo e dovrà rispettare quanto al riguardo sulle nuove attività.

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